La Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha introdotto diverse novità in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. Una forte valorizzazione dei sistemi informativi a titolarità dell'Inps, delle Regioni, delle Province e dei CPI e una progressiva integrazione tra le banche dati di cui sono titolari; definizione di standard di servizio e di sistemi di monitoraggio dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati; potenziamento delle reti tra istruzione, lavoro e formazione.
Ecco una prima analisi delle norme che incidono sul sistema dei servizi per il lavoro.
LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE
L’art. 4, commi 33 e ss. della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 introduce alcune modifiche sostanziali al D.lgs 181/2000, in particolare agli art. 3 e 4. La prima modifica riguarda la rubrica dell’art. 3 del d.lgs 181/2000 (già modificata dal D. Lgs 297/2002), prima “Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata”, sostituendola con una più ampia e “cogente” rubrica dedicata ai “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego”. Nel novellato art. 3 rientrano - ai sensi di quelli che sono diventati i commI 1 bis e 1 ter dell’art. 3 del d.lgs 181/2000 - la previsione dei servizi e delle azioni che i CPI devono erogare a due specifiche categorie di percettori di ammortizzatori (mentre il D.lgs 181/2000 manteneva una definizione più ampia).
1) Ai percettori di indennità di disoccupazione i CPI devono garantire:
- colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
- azioni di orientamento collettive tra i tre ed i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
- formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei ed i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato ed alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza;
- proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
2) Ai beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, I CPI sono tenuti ad erogare:
- almeno l’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a 2 settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI PER LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE DAL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
Le modifiche relative all’art. 4 del D.lgs 181/2000 (modificato dall’art. 5 del D.lgs 297/2002) riguardano invece “i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione”. Ai sensi dell'articolo 4 D.lgs 181/2000, le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione nel quadro di alcuni principi cogenti.
In particolare:
- viene abrogata la lettera a) dell'art. 4, comma 1 d.lgs 181/2000, che prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
- viene soppressa la previsione contenuta alla lettera c) che limitava le fattispecie che causavano la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai casi in cui la "durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani” nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
- con l’abbassamento da 8 a 6 mesi, della soglia temporale che implica la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro subordianto di durata inferiore a sei mesi (prima otto), senza disposizioni particolari per i giovani.
INTEGRAZIONE TRA SISTEMI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI EROGATI
Il comma 34 dell’art. 4 introduce un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego. Il sistema di premialità dovrà essere definito con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e in coerenza con gli interventi di programmazione cofinanziati dai fondi. Al comma 35 si prevede che entro il 30 giugno 2013 l’Inps predisponga e metta a disposizione dei servizi per l’impiego una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.
Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali, è fatto obbligo ai servizi di inserire nella base dati creata dall’Inps e con le modalità definite dall’Istituto, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Il comma 38 prevede invece la semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione. La domanda di indennità nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego può essere resa dall’interessato direttamente all’Inps, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35.
Le Regioni e le Province devono inoltre mettere a disposizione dell’Inps, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione, ivi comprese le informazioni relative all’iscrizione nelle liste di mobilità e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata. Tutte le informazioni sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro (oggi Cliclavoro).
RICERCA ATTIVA DI LAVORO E OFFERTA DI LAVORO CONGRUA
Il comma 40 (Offerta di lavoro congrua) prevede che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decada dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
Nei casi specifici di indennità di mobilità o di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, il lavoratore decade dai trattamenti quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposti dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto.
Le disposizioni precedenti si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Il comma 44 obbliga i servizi competenti a comunicare tempestivamente all’Inps gli eventi di cui ai commi precedenti, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento. Vengono parallelamente abrogati l’articolo 1-quinquies del d.l. 249 del 2004 e l'art. 19, comma 10, del d.l. 185/2008.
GOVERNANCE RINNOVATA
Il comma 48 modifica la previsione contenuta nell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. In base al novellato art.1 comma 30 della L. 247/2007, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi (prima 24) dalla data di entrata in vigore della riforma (ossia il 18 luglio 2012), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 281/1997 (prima, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego e politiche attive (prima solo servizi per l'impiego);
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato.
Modifiche significative sono apportate anche al comma 31 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che già prevedeva, in relazione ai principi a cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della legge delega, il quadro seguente:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralita' dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
Il comma 48 della riforma introduce al comma 31 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 5 nuovi commi relativi ai principi a cui il Governo dovrà attenersi nella definizione dei decreti attuativi:
- e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
- e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
- e-quater) formazione continua dei lavoratori;
- e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
- e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.
La norma prevede che i decreti di riordino siano emanati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, quindi, entro gennaio 2013.
APPRENDIMENTO PERMANENTE
La riforma prevede anche che le politiche per l'apprendimento permanente vengano determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali. Si introduce inoltre il tema della certificazione delle competenze informali e non formali che, in prospettiva, dovranno rientrare a pieno titolo nel "partimonio" del lavoratore".
Il patrimonio culturale e professionale "comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale", dovrà essere "individuato", riconosciuto e documentato mediante la "piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti".
La norma prosegue stabilendo che "in coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. Un rinnovato richiamo alla creazione di reti tra gli attori che concorrono ad analizzare, indirizzare e a fare intermediazione tra chi offre e chi cerca lavoro. In quest'ambito, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
Il comma 56 della riforma, infine, amplia la platea dei soggetti chiamati a concorrere alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi, includendo:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche la
formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.
Infine, il comma 55 prevede che "con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei
servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione apprendimenti non formali e informali.