Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.
Tra i provvedimenti:
Apprendistato, contributi azzerati (articolo 22, commi 1 e 2)
Per far decollare i nuovi contratti di apprendistato targati Sacconi si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016. Si porta una quota 200 milioni di euro il finanziamento (fonte Welfare) alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% - però - destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Contratti di lavoro a tempo parziale (articolo 22, comma 4)
Arrivano semplificazioni procedimentali. Le modifiche concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sè stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Inserimento lavoratrici (articolo 2, comma 3)
Si modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'àmbito di applicazione del contratto di inserimento - confermando i criteri già vigenti - ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). La novella consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (in via transitoria, per gli anni 2009-2012, il suddetto decreto viene emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge).
Pubblico impiego, mobilità (articolo 16)
Viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche. In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede (se ne ricorrono i presupposti) al "licenziamento forzoso" per raggiungimento dei 40 anni di contributi. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione di lavoro). In ultima analisi, scatta il collocamento in disponibilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Mentre il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto pure il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Specifica importante: si prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Telelavoro (articolo 22, comma 5)
Si punta a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità.
Zone a burocrazia zero (articolo 14, commi da 1 a 6)
La norma dispone in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2013) su tutto il territorio nazionale la disciplina delle zone a burocrazia zero previste dall'articolo 43 del decreto legge 78 del 2010 solo per il Sud.
[Fonte: IlSole24Ore]
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